Ciascun soggetto richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 50.000 euro. Nel caso in cui l’istanza sia presentata da più soggetti richiedenti, già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria,
l’importo massimo del finanziamento è pari a 50.000 euro per ciascun soggetto richiedente fino ad un ammontare massimo complessivo di 200.000 euro.
Le agevolazioni sono concesse nel rispetto dei massimali previsti dal Regolamento de minimis.
Il finanziamento, a copertura del cento per cento delle spese ammissibili, è così articolato:
a) 35% come contributo a fondo perduto erogato dal Soggetto gestore;
b) 65% sotto forma di finanziamento bancario, concesso da istituti di credito assistito da un contributo in conto interessi erogato dal Soggetto gestore e dalla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI . Il finanziamento bancario è rimborsato entro otto anni dall’erogazione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento. La garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI è rilasciata nella misura dell’80 per cento dell’importo del finanziamento bancario.
La concessione del finanziamento bancario costituisce la condizione per l’adozione del provvedimento di
concessione delle agevolazioni .
Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono cumulabili esclusivamente con altre agevolazioni concesse
all’impresa a titolo di de minimis, nei limiti dei massimali previsti dai Regolamenti de minimis .
L’erogazione del contributo a fondo perduto avviene su richiesta del soggetto beneficiario firmata digitalmente
dal legale rappresentante, mediante presentazione di stati avanzamento lavori (SAL) in numero non superiore a
due. La prima richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto può avvenire soltanto successivamente
all’avvenuta erogazione del finanziamento bancario da parte della banca finanziatrice. La richiesta, inoltre, deve
riguardare almeno il cinquanta per cento del programma di spesa, ed avviene mediante la presentazione di documenti di spesa di pari valore anche non quietanzati e di una dichiarazione attestante la presenza dei beni presso l’unità produttiva.
Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione la documentazione attestante almeno:
a) la disponibilità dei locali idonei all’attività;
b) l’avanzamento contabile del programma d’investimento;
c) la dichiarazione, mediante autodichiarazione, dell’inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell’impresa medesima;
d) l’avvenuta erogazione del finanziamento bancario.
Successivamente all’esito positivo della verifica della documentazione presentata, il Soggetto gestore, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione, procede all’erogazione al soggetto beneficiario del contributo a fondo perduto in maniera proporzionale al valore della spesa ammissibile presentata.
La richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto relativa al SAL a saldo deve essere presentata entro
tre mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa. Il mancato rispetto del predetto termine comporta
la revoca dell’agevolazione.
Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione del SAL a saldo, oltre alla documentazione già richiamata , la documentazione attestante la prova dei pagamenti di tutte le spese relative al programma di
spesa nonché l’autocertificazione attestante il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l’espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell’attività.
Il Soggetto gestore potrà, inoltre, richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, se pertinente e necessaria ai fini istruttori.
L’erogazione del saldo del contributo a fondo perduto è in ogni caso subordinata all’esito positivo della verifica
della documentazione di cui al comma precedente e del sopralluogo di verifica degli investimenti realizzati e
delle spese sostenute di cui al programma di spesa.
Successivamente all’esito positivo della verifica della documentazione e del sopralluogo , il Soggetto gestore, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione, procede all’erogazione del contributo a fondo perduto in maniera proporzionale al valore della spesa presentata.
L’erogazione del contributo in conto interessi avverrà in corrispondenza della scadenza delle singole rate
previste dal piano di ammortamento del finanziamento bancario concesso dalla banca finanziatrice al soggetto
beneficiario.
Qualora, a seguito della presentazione di una richiesta di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori
informazioni, dati o documenti rispetto a quelli già presentati dal soggetto beneficiario, ovvero precisazioni
e chiarimenti in merito alla documentazione prodotta, il Soggetto gestore può richiederli via PEC al soggetto
beneficiario, assegnando un termine per la loro presentazione, non superiore a trenta giorni. In tal caso i termini per l’erogazione decorrono dalla data di ricevimento della documentazione e/o delle precisazioni e chiarimenti richiesti.
In caso di parziale realizzazione del programma di spesa, la quota di agevolazioni è commisurata alle spese
sostenute e ritenute ammissibili ed è subordinata alla verifica da parte del Soggetto gestore dell’organicità e della funzionalità dell’intervento realizzato.
Non sono consentite variazioni relative alla localizzazione dell’unità produttiva ed all’attività imprenditoriale
che comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale approvato ed individuato nel provvedimento
di concessione, pena la revoca delle agevolazioni.
Eventuali variazioni riguardanti i componenti del soggetto beneficiario, limitatamente a quelle riguardanti
i soggetti privi dei requisiti nonché eventuali variazioni che non comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale ammesso, devono in ogni caso essere comunicate a mezzo PEC dal soggetto beneficiario con adeguata motivazione al Soggetto gestore, che ha trenta giorni dalla ricezione della comunicazione per verificarne l’ammissibilità.
l’importo massimo del finanziamento è pari a 50.000 euro per ciascun soggetto richiedente fino ad un ammontare massimo complessivo di 200.000 euro.
Le agevolazioni sono concesse nel rispetto dei massimali previsti dal Regolamento de minimis.
Il finanziamento, a copertura del cento per cento delle spese ammissibili, è così articolato:
a) 35% come contributo a fondo perduto erogato dal Soggetto gestore;
b) 65% sotto forma di finanziamento bancario, concesso da istituti di credito assistito da un contributo in conto interessi erogato dal Soggetto gestore e dalla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI . Il finanziamento bancario è rimborsato entro otto anni dall’erogazione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento. La garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI è rilasciata nella misura dell’80 per cento dell’importo del finanziamento bancario.
La concessione del finanziamento bancario costituisce la condizione per l’adozione del provvedimento di
concessione delle agevolazioni .
Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono cumulabili esclusivamente con altre agevolazioni concesse
all’impresa a titolo di de minimis, nei limiti dei massimali previsti dai Regolamenti de minimis .
L’erogazione del contributo a fondo perduto avviene su richiesta del soggetto beneficiario firmata digitalmente
dal legale rappresentante, mediante presentazione di stati avanzamento lavori (SAL) in numero non superiore a
due. La prima richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto può avvenire soltanto successivamente
all’avvenuta erogazione del finanziamento bancario da parte della banca finanziatrice. La richiesta, inoltre, deve
riguardare almeno il cinquanta per cento del programma di spesa, ed avviene mediante la presentazione di documenti di spesa di pari valore anche non quietanzati e di una dichiarazione attestante la presenza dei beni presso l’unità produttiva.
Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione la documentazione attestante almeno:
a) la disponibilità dei locali idonei all’attività;
b) l’avanzamento contabile del programma d’investimento;
c) la dichiarazione, mediante autodichiarazione, dell’inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell’impresa medesima;
d) l’avvenuta erogazione del finanziamento bancario.
Successivamente all’esito positivo della verifica della documentazione presentata, il Soggetto gestore, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione, procede all’erogazione al soggetto beneficiario del contributo a fondo perduto in maniera proporzionale al valore della spesa ammissibile presentata.
La richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto relativa al SAL a saldo deve essere presentata entro
tre mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa. Il mancato rispetto del predetto termine comporta
la revoca dell’agevolazione.
Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione del SAL a saldo, oltre alla documentazione già richiamata , la documentazione attestante la prova dei pagamenti di tutte le spese relative al programma di
spesa nonché l’autocertificazione attestante il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l’espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell’attività.
Il Soggetto gestore potrà, inoltre, richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, se pertinente e necessaria ai fini istruttori.
L’erogazione del saldo del contributo a fondo perduto è in ogni caso subordinata all’esito positivo della verifica
della documentazione di cui al comma precedente e del sopralluogo di verifica degli investimenti realizzati e
delle spese sostenute di cui al programma di spesa.
Successivamente all’esito positivo della verifica della documentazione e del sopralluogo , il Soggetto gestore, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione, procede all’erogazione del contributo a fondo perduto in maniera proporzionale al valore della spesa presentata.
L’erogazione del contributo in conto interessi avverrà in corrispondenza della scadenza delle singole rate
previste dal piano di ammortamento del finanziamento bancario concesso dalla banca finanziatrice al soggetto
beneficiario.
Qualora, a seguito della presentazione di una richiesta di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori
informazioni, dati o documenti rispetto a quelli già presentati dal soggetto beneficiario, ovvero precisazioni
e chiarimenti in merito alla documentazione prodotta, il Soggetto gestore può richiederli via PEC al soggetto
beneficiario, assegnando un termine per la loro presentazione, non superiore a trenta giorni. In tal caso i termini per l’erogazione decorrono dalla data di ricevimento della documentazione e/o delle precisazioni e chiarimenti richiesti.
In caso di parziale realizzazione del programma di spesa, la quota di agevolazioni è commisurata alle spese
sostenute e ritenute ammissibili ed è subordinata alla verifica da parte del Soggetto gestore dell’organicità e della funzionalità dell’intervento realizzato.
Non sono consentite variazioni relative alla localizzazione dell’unità produttiva ed all’attività imprenditoriale
che comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale approvato ed individuato nel provvedimento
di concessione, pena la revoca delle agevolazioni.
Eventuali variazioni riguardanti i componenti del soggetto beneficiario, limitatamente a quelle riguardanti
i soggetti privi dei requisiti nonché eventuali variazioni che non comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale ammesso, devono in ogni caso essere comunicate a mezzo PEC dal soggetto beneficiario con adeguata motivazione al Soggetto gestore, che ha trenta giorni dalla ricezione della comunicazione per verificarne l’ammissibilità.
direct line di assistenza + 39 389 92 400 83